Corso consulente ADR e DGSA

Per il trasporto di merci pericolose

I nostri corsi per sostenere l'esame per consulente ADR e DGSA: premessa

Il trasporto e la logistica delle merci pericolose, disciplinati dalla normativa internazionale stabilita dall'Accordo ADR, richiedono adeguate attenzioni, per le potenziali conseguenze in termini di sicurezza della circolazione stradale e di inquinamento ambientale.

Il consulente di merci pericolose DGSA assiste e supporta le imprese per il rispetto delle norme ADR relative alla nomina obbligatoria del consulente aziendale per la sicurezza nel trasporto delle merci pericolose, e per tutti gli adempimenti in ordine alle condizioni di trasporto, alle regole sui contenitori, sulle attrezzature per la sicurezza del conducente e del carico, e alle particolari disposizioni dell'articolo 168 del Codice della Strada.

La figura professionale di consulente ADR o DGSA nasce con la Direttiva CE 96/35 recepita in Italia con il D.Lgs. n. 40/2000. Dal 2010 la norma di riferimento è diventata il D.Lgs. 35/2010 che abroga la precedente normativa

Quando viene nominato un consulente ADR o DGSA?

La nomina di un professionista, anche interno alla struttura dell'azienda, purché regolarmente certificato ai sensi del D.Lgs. n.35/2010 è obbligatoria per legge, salvo i casi di esenzione, ed è importante per poter correttamente gestire in azienda il trasporto di merci pericolose evitando così sanzioni e incidenti.

Quali aziende hanno l'obbligo di nominare il Consulente?

Tutte le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, soggetti all' accordo Adr su strada o per ferrovia (Rid), oppure operazioni di carico e scarico, confezionamento dei colli, imballaggio e/o riempimento connesse a tali trasporti. (D.Lgs. n. 35/2010 art 11, comma 1 e cap. 1.8 ADR)

Quali sono i compiti del Consulente?

l compiti e le responsabilità del Consulente sono stabilite dal capitolo 1.8.3 dell'allegato tecnico 'A' all'Accordo ADR (il manuale, ndr). In estrema sintesi il Consulente ADR deve, sotto la responsabilità del capo dell'impresa, ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza.

Quindi:

  • verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose
  • consigliare all'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose
  • redigere la Relazione annuale, destinata alla Direzione dell'impresa sull'attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose
  • redigere la Relazione d'incidente nei casi previsti
  • redigere il Piano di sicurezza aziendale (nei casi previsti dal capitolo 1.10.3.2 dell’Adr

Le sanzioni ai sensi dell’art. 12 - D.Lgs. n. 35/2010

  • 1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
  • 2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  • 3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
  • 4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  • 5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza è affidata agli Uffici della Motorizzazione.
  • 6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
La nomina del consulente va notificata all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, nella forma prevista, entro 15 giorni dalla nomina.

Le esenzioni della nomina del Consulente

  1. Aziende le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi;
  2. Le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al cap 1.1.3.6.3 dell'Adr ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
  3. Le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, nei casi 2) e 3), per ciascuna impresa che ai sensi del Decreto Ministero Trasporti 04/07/2000 effettua un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese o un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate/anno.

L'impresa deve comunicare l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale della motorizzazione nella cui circoscrizione ha la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L'impresa che si avvale dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni riguardanti la data, il tipo di merce e la quantità trasportata, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

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