Corso di gestore di trasporti

Per accedere alla professione di autotrasporto merci e viaggiatori

Argomenti e durata del corso

Autogiove attiva due tipologie di corso, per chi è in possesso di diploma statale, e per chi non ne è in possesso.

Chi ha un diploma statale (non regionale) almeno triennale, frequenta il corso composto da 16 ore a frequenza non obbligatoria.

Chi non ha il diploma, deve seguire il corso di 150 ore o di 120 ore se interessato alla capacità solo nazionale, prima di presentare la domanda in provincia necessaria per sostenere l’esame, gli altri possono presentare la a domanda fin da subito.

Il corso per chi non ha il diploma è composto da 150 ore obbligatorie (massimo 20% di assenza) di cui 130 ore per la parte nazionale e 20 ore per la parte internazionale

1. Diritto // 40 ore (Civile 10 ore, Commerciale 10 ore, Tecnico 10 ore, Tributario 10 ore)
2. Gestione commerciale e finanziaria dell’azienda // 30 ore
3. Accesso al mercato // 30 ore
4. Norme tecniche e gestione tecnica // 20 ore
5. Sicurezza stradale // 30 ore.

Il limite massimo di ore al giorno è pari a 6 ore e le lezione possono svolgersi anche nei giorni festivi.
La normativa è presente sul sito www.mit.gov.it alla dicitura “disciplina dei corsi di formazione professionale” e le circolari in questione sono:

circolare n° 5 del 2006
circolare n° 9 del 2013

In mancanza della capacità professionale si possono impiegare furgoncini tipo Fiat Fiorino con massimo 1.500 kg di massa complessiva a pieno carico che di solito hanno al massimo 500 kg di portata.

Frequenza e durata del corso

Chi non ha un diploma statale triennale deve frequentare un corso a frequenza obbligatoria che è rivolto agli autotrasportatori che devono assolvere entro dicembre del 2011 gli obblighi previsti dal D.Lgs. n° 395 del 2000, entrato in vigore il 17/08/05 per il conseguimento dell’idoneità professionale per condurre autocarri con massa a pieno carico superiore a 1,5 ton iscritti all’albo degli autotrasportatori dal 1/07/87.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del Regolamento per il trasporto su strada di merci e viaggiatori, l’esame si svolge presso la provincia di residenza.

Ad ogni partecipante che frequenterà almeno l’80% delle lezioni previste per ogni argomento verrà rilasciato entro 30 giorni dalla fine del corso l’attestato di frequenza necessario per presentare la domanda a sostenere l’esame per l’accesso alla professione in provincia.

Il Ministero dei trasporti con la circolare n. 5 del 9/11/2006 impone che l’orario delle lezioni non dovrà essere superiore a 6 ore giornaliere e che non si possono fare più di 4 ore continuative.

La durata del corso non può essere inferiore a 2 mesi (se inizia 1 dicembre non può terminare prima del 1 febbraio) e superiore a 4 mesi, quindi 150 ore / 4 = 37,5 ore al mese / 4 settimane = 9 ore alla settimana.

Le lezioni individuali per recuperare le ore perse costano 15 euro l’ora.

Costi del corso

Il costo ivato del corso da 16 ore, se saldato ad inizio corso, è pari a 400,00 euro, ratealizzato 450,00 euro ma il saldo deve essere comunque effettuato entro la fine del corso.

Il costo del corso da 150 ore è pari a 1.750,00 euro se saldo entro inizio corso, altrimenti 2.000,00 euro a rate. È necessario versare un acconto di almeno 500,00 euro per l’iscrizione.
Per le lezioni oltre le ore 20:00 e per le lezioni svolte il Sabato è prevista una maggiorazione del 25%.

Il prezzo non comprende:
a. materiale didattico (libro dei quiz, libro teoria)
b. l’iscrizione all’esame pari a 150 euro comprensiva di marca da bollo da 16,00 euro
c. il ritiro dell’attestato 40 euro non comprensivo di n°1 marca da bollo da 16,00.

Siamo in grado fornire ai nostri allievi un preposto, finché non superano l’esame.

Documenti necessari per accedere al corso

carta di identità
codice fiscale
permesso di soggiorno (se stranieri)
diploma statale (almeno triennale)
per diplomi non italiani è richiesta la traduzione e il certificato di valore che serve ad attestare che il diploma abbia lo stesso valore di quello italiano, rilasciati entrambi dal Consolato Italiano del proprio Paese.

Prova d'esame e modalità di presentazione delle domande

L’esame consiste in:
A. una scheda di 60 quiz con una sola risposta vera fra quattro riposte alternative con due ore di tempo e punteggio minimo di 30/60, 40 di tipo nazionale e 20 di tipo internazionale: 20 per il diritto (5 per ogni specialità), 10 per la gestione commerciale e finanziaria, 10 per l’accesso al mercato, 10 per nome ed esercizio tecnico, 10 per la sicurezza stradale;
B. un’esercitazione scritta su un caso pratico sorteggiato dall’intero corpo delle esercitazioni con due ore di tempo e punteggio minimo di 20/40 (o 16/40 per l’esame di Controllo per chi dirige l’azienda da almeno 5 anni).
Per superare la prova a quiz si deve superare almeno il 50% dei quiz per singola materia.

Per quanto riguarda l’esame limitato ai trasporti nazionali consiste in un numero di prove uguale a quello internazionale e di un caso nazionale.

Se siete interessanti inviateci la data del vostro esame e la vostra disponibilità indicando i giorni e gli orari in cui preferite fare il corso per fare un programma compatibile con le vostre esigenze.

Per presentare domanda d’esame bisogna rivolgersi alla Provincia di residenza; se la società è iscritta alla Camera di Commercio di Milano, o all'Albo Autotrasportatori di Milano, allora può valere anche una residenza al di fuori della Provincia di Milano.
Gli extracomunitari devono portare gli originali dei documenti in visione al momento della presentazione della domanda.

L'allievo amministratore o socio accomandatario o titolare di una ditta individuale per fare l'esame per l'accesso alla professione trasporto merci conto terzi con quiz agevolati deve essere in regolarità contributiva negli ultimi 5 anni e l’impresa deve essere regolarmente iscritta all'albo dei trasportatori da almeno 5 anni. La persona fisica deve essere inserita nella società con idonea carica/qualifica da almeno 5 anni. La regolarità dell'iscrizione la fornirà l'albo autotrasportatori in fase di accertamento.

nuova regolamentazione per l'attività di trasportatore su strada

Dal 4/12/11 con il DD (decreto dirigenziale) del 25/11/2011 entra in vigore una nuova regolamentazione per l'attività di trasportatore su strada.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1071/2009/CE, in quanto regolamento è immediatamente applicabile negli Stati membri e non richiede il recepimento, come avvenuto invece con la precedente disciplina contenuta nella direttiva n. 96/26/CEE, recepita con il DLgs n. 395/2000. L'applicazione di tale regolamento richiede l'emanazione di una normativa nazionale per scelte discrezionali degli Stati membri, previste nel medesimo regolamento. Pur non potendo effettuare tali scelte politiche discrezionali, e in attesa dell'emanazione della completa disciplina della materia, nell’urgenza di definire le procedure e le attività che consentono dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del regolamento comunitario, il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto dirigenziale 25.11.2011 n. 291, ha impartito alcune "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento n° 1071/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio".

Nelle premesse di tale DD n. 291/2011, il Capo Dipartimento ha ritenuto necessario di:
a) fare salva, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento n. 1071/2009/CE, la disciplina in materia di accesso alla professione già recata dal DLg n. 395/2000 nonché l'assetto normativo vigente;
b) mantenere inalterate le funzioni ed i compiti già attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa previgente.

Dal 4/12/11, l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone nonché l'esercizio della stessa è unitariamente disciplinato dal regolamento n. 1071/2009/CE, che si applica a tutte le imprese stabilite nell'Unione europea che esercitano la professione di trasportatore su strada.

In Italia l'ambito della disciplina relativa all'accesso ed all'esercizio della professione di trasportatore su strada è limitato alle imprese che trasportano su strada:
a) merci: mediante veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 ton, o con complessi formati da questi veicoli, per conto di terzi;
b) persone: mediante autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto.

Un'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea viene autorizzata ad esercitare la professione di trasportatore su strada definita autorizzazione alla professione adottata in Italia dall'Ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per territorio in relazione alla sede principale dell'impresa richiedente.

I requisiti di cui le imprese devono essere in possesso sono quattro:
1. requisito di stabilimento ovvero avere la disponibilità di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
2. onorabilità, ovvero la condizione che le persone che al suo interno svolgono alcune funzioni non siano state oggetto di determinati provvedimenti giurisdizionali o provvedimenti amministrativi ad essi connessi;
3. idoneità finanziaria, ovvero la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore ad una predeterminata misura;
4.idoneità professionale.

Il possesso dei quattro requisiti è necessario alle imprese di trasporto per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP). Le modalità di dimostrazione dei predetti requisiti e, pertanto, dell'ottenimento di tale autorizzazione all'esercizio alla professione in Italia, sono diverse nei due settori, per il trasporto di:

  • a) merci: nel momento dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, si ha l'accertamento della sussistenza in capo all'impresa dei tre requisiti (onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale), già richiesti dalla normativa previgente, mentre la sussistenza del requisito della sede di stabilimento viene accertata dall'UMC competente per la provincia in cui l'impresa è stabilita, unitamente alla verifica del rispetto delle restrizioni relative alla liberalizzazione regolata);
  • b) persone: non esistendo un unico Ente che autorizza tali imprese in merito all'accesso al mercato, tutti e quattro i requisiti sono verificati dal medesimo UMC competente per la provincia in cui l'impresa ha sede principale. L'UMC competente, pertanto, su domanda dell'impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada, verificato, con le modalità sopraindicate, il possesso in capo ad essa dei predetti quattro requisiti provvede ad:
    autorizzare l'impresa ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
    iscrivere l'impresa autorizzata al Registro Elettronico Nazionale (REN).

Lezioni

Scopri l'ampia offerta delle lezioni in aula dell'autoscuola Autogiove: giorni e orari per poter frequentare le nostre lezioni - in alcuni casi anche individualmente.

Corsi CQC

I corsi CQC passeggeri dell'autoscuola Autogiove si rivolgono a professionisti del settore trasporti. Le lezioni si svolgono in classe con docenti qualificati.

Tutti i corsi

Guarda i corsi che mette a diposizione la nostra scuola guida per ottenere patenti A, B, C, D , E, patenti speciali e patenti nautiche a vela e a motore.